Statuto
- Art. 1 – Costituzione dell’Istituto
- Art. 2 – Fondamenti ideali
- Art. 3 – Adesione ad altri istituti
- Art. 4 – Natura giuridica
- Art. 5 – Finalità
- Art. 6 – Attività
- Art. 7 – Soci
- Art. 8 – Patrimonio e fonti di finanziamento
- Art. 9 – Organi dell’Istituto
- Art. 10 – Assemblea dei soci
- Art. 11 – Consiglio direttivo
- Art. 13 – Direttore
- Art. 14 – Collegio dei revisori dei conti
- Art. 15 – Comitato scientifico
- Art. 16 – Commissione per la didattica e la ricerca
- Art. 17 – Collegio dei garanti
- Art. 18 – Esercizio finanziario
- Art. 19 – Trasparenza
- Art. 20 – Personale
- Art. 21 – modifiche statutarie
- Art. 22 – Scioglimento
- Art. 23 – Norme transitorie
Art. 1 – Costituzione dell’Istituto
1. È costituito, con sede legale a Cagliari, via Manno, 16.
L’ISTITUTO PER LA STORIA DELL’ANTIFASCISMO E DELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA. La denominazione abbreviata dell’Istituto è I.S.S.A.S.CO.
2. L’Istituto può articolare la propria attività in nuclei e sezioni di zona; può nominare corrispondenti o delegati locali; può darsi le ulteriori forme di articolazione organizzativa territoriale che ritenga adatte al raggiungimento delle proprie finalità.
Art. 2 – Fondamenti ideali
1. L’Istituto riconosce come propri valori fondanti a cui ispira la propria azione:
- i valori democratici sui quali si fonda la Costituzione della Repubblica italiana;
- l’antifascismo, la multiculturalità, la lotta contro ogni forma di oppressione e totalitarismo;
- le concezioni autonomistiche e federaliste democratiche che hanno portato alla nascita della Regione Autonoma della Sardegna;
- l’uguaglianza, la libertà, la giustizia, l’affermazione e la difesa dei diritti dei più deboli.
L’adesione all’Istituto da parte dei soci comporta il riconoscimento e la valorizzazione di tali ideali.
2. Il presente Statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Istituto e vincola tutti gli associati alla sua osservanza.
Art. 3 – Adesione ad altri istituti
1. L’Istituto aderisce all’Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia (riconosciuto giuridicamente con legge 16 gennaio 1967, n. 3) ne accetta pienamente gli statuti e adegua ad essi il proprio, mantenendo piena autonomia giuridica, scientifica, funzionale, patrimoniale e gestionale.
2. L’Istituto stabilisce rapporti di collaborazione con la rete degli Istituti associati all’INSMLI; con istituti scientifici, scolastici e culturali; con istituzioni, Enti locali ed associazioni sia locali, sia nazionali, sia internazionali; con ogni altro soggetto pubblico e privato che persegua le medesime finalità.
Art. 4 – Natura giuridica
1. L’Istituto è una libera associazione di persone e di Enti, dotata di personalità giuridica.
2. L’Istituto svolge attività di studio, ricerca, solidarietà sociale; esclude ogni scopo di lucro.
Art. 5 – Finalità
1. L’Istituto persegue le seguenti finalità:
- favorire lo studio, la riflessione critica, la conoscenza diffusa della storia della Sardegna,
d’Italia tra il XIX secolo e il tempo presente; - rivolgere, in tale contesto generale, particolare attenzione:
- ai processi di liberazione e di sviluppo della democrazia, in Europa, nel Mediterraneo e in altri contesti geografici e politico-culturali;
- ai sardi nella Resistenza e nella guerra di Liberazione;
- allo studio della società sarda nella sua evoluzione politica, sociale, economica, culturale;
- allo studio dei movimenti politici e sociali con particolare riferimento alle vicende peculiari sarde (il combattentismo, l’indipendentismo, i fenomeni migratori);
- alla storia locale, orale, di genere.
Art. 6 – Attività
1. Allo scopo di raggiungere le finalità di cui all’art. 5, l’Istituto promuove le seguenti attività:
- nell’ambito della documentazione:
- reperire, raccogliere, conservare, classificare, mettere a disposizione del pubblico
materiale archivistico, documentario, bibliografico, fotografico e audiovisivo; - concorrere alla salvaguardia del suddetto materiale prodotto da Enti locali,
associazioni ed istituzioni culturali, dedicando particolare attenzione a partiti politici,
sindacati, associazioni politiche, associazioni combattentistiche, istituzioni
economiche ed educative, archivi personali di rilevanza documentaria; - raccogliere e conservare testimonianze e memorie individuali e collettive;
- reperire, raccogliere, conservare, classificare, mettere a disposizione del pubblico
- nell’ambito della promozione culturale:
- condurre e promuovere la ricerca storica, per propria iniziativa o dietro committenza di terzi, attraverso il coordinamento e la consulenza scientifica, l’attribuzione di borse ed assegni di studio, l’organizzazione e l’accoglimento di stages per la formazione di giovani ricercatori ed operatori culturali;
- realizzare e promuovere attività di diffusione e divulgazione sullo stato delle ricerche e sulle nuove acquisizioni documentarie e scientifiche, attraverso la pubblicazione di monografie e periodici sia su supporto cartaceo, sia nel web;
- produrre strumenti audiovisivi, multimediali ed informatici, anche allo scopo di promuovere una presenza culturale qualificata nel web sulle tematiche di propria competenza;
- organizzare convegni, seminari, mostre, manifestazioni, iniziative culturali e commemorative;
- patrocinare e collaborare alla realizzazione di iniziative assunte da altri, quando esse siano coerenti con gli scopi statutari dell’Istituto;
- promuovere un’efficace integrazione dei servizi culturali offerti sul territorio;
- provvedere al censimento dei monumenti, dei cippi, delle lapidi ed in generale dei luoghi di memoria, al fine di promuoverne la conoscenza, il ripristino, la conservazione, la salvaguardia;
- promuovere l’istituzione di musei dell’età contemporanea;
- nell’ambito della didattica:
- organizzare e partecipare all’organizzazione di iniziative volte alla formazione e all’aggiornamento di insegnanti e figure professionali che operano nell’ambito socioeducativo;
- fornire supporto e consulenza scientifica e didattica all’azione e alla progettazione educativa;
- promuovere i processi innovativi nella didattica e nella formazione, in particolare nel campo dell’educazione permanente e per gli adulti;
- promuovere la realizzazione nella scuola di attività culturali inerenti tematiche storiche (incontri con studiosi, testimoni ed autori; cicli di rappresentazioni filmiche o teatrali);
- promuovere l’insegnamento della storia della Sardegna;
- raccogliere, ordinare, conservare, mettere a disposizione anche attraverso la pubblicazione in forma cartacea o multimediale del materiale didattico e della documentazione relativa all’azione didattica.
2. Per il raggiungimento di tali scopi l’Istituto collabora:
- con gli istituti appartenenti alla rete INSMLI, con cui coordina la propria attività;
- con Enti locali, istituzioni scolastiche territoriali e singole scuole, enti di formazione, organizzazioni sindacali, associazioni combattentistiche e istituti culturali;
- con associazioni internazionali, nazionali, e locali, con amministrazioni locali, enti pubblici e organismi culturali e scientifici, con le Università, con tutti i soggetti che nell’ambito
culturale e sociale, in Sardegna, in Italia e all’estero, operano per fini di dignità e solidarietà umana.
3. L’Istituto non può compiere attività diverse da quelle precedentemente menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente funzionali. Può, in particolare, accettare donazioni o eredità, conseguire legati, acquisire beni mobili ed immobili da destinarsi a sede di attività sociale, accendere conti correnti bancari o postali, contrarre mutui ed ipoteche, stipulare contratti di locazione, comodato e simili.
Nello svolgimento delle attività su indicate l’Istituto:
- non persegue fini di lucro;
- impiega eventuali utili ed avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali, con divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di essi fra i soci;
- redige annualmente un bilancio di previsione ed un rendiconto;
- tiene le scritture contabili e i libri verbali previsti dalla normativa vigente.
Art. 7 – Soci
1. L’Istituto è costituito su base associativa e volontaria.
2. Possono essere soci dell’Istituto:
– le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che condividono i
fondamenti ideali e le finalità dell’Istituto, formulati negli artt. 2 e 5 del presente Statuto.
– la Regione Autonoma della Sardegna, province, comuni, Comunità montane, Consorzi
territoriali, Associazioni riconosciute, Istituti, Biblioteche, Comitati, Fondazioni;
– ogni altro soggetto giuridico pubblico o privato, di cui agli artt. 11, 14 e 36 del Codice
Civile, che intenda contribuire allo sviluppo dell’attività dell’Istituto e le cui finalità siano
compatibili con l’art. 2 del presente Statuto.
Le persone giuridiche prenderanno parte all’Assemblea e agli organi direttivi in cui fossero
elette attraverso la persona di un loro rappresentante designato.
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3. L’Istituto può conferire qualità di socio onorario
– alle partigiane ed ai partigiani combattenti, ai patrioti riconosciuti dalle competenti
commissioni, agli appartenenti alle Forze Armate che hanno combattuto dopo l’8 settembre
contro i nazifascisti in Italia e all’estero, ai perseguitati politici e razziali antifascisti, agli
Internati Militari Italiani dei lager nazisti, ai deportati politici e civili nei campi di
concentramento nazisti, residenti nel territorio di propria competenza e previa dichiarazione
di adesione all’Istituto;
– ai coniugi superstiti e ai discendenti diretti degli appartenenti alla precedente categoria;
– alle persone, o enti, o associazioni che si siano distinte nel perseguimento delle finalità
dell’Istituto.
La qualità di socio onorario ha titolo vitalizio, salva la possibilità di radiazione nei termini
previsti dal presente Statuto. Il socio onorario non è tenuto al pagamento della quota di iscrizione.
4. L’iscrizione all’Istituto si richiede tramite domanda scritta, avallata dalla firma di
presentazione di due soci, che si rendono garanti della adesione dell’aspirante socio alle idealità
dell’Istituto. Il Consiglio Direttivo delibera sull’ammissione e sulla quota associativa. In caso di
mancato accoglimento, è ammesso il ricorso all’Assemblea, che delibera insindacabilmente a
maggioranza di due terzi.
L’Istituto cura l’aggiornamento del libro dei soci.
5. Vige nell’associazione il principio della disciplina uniforme del rapporto associativo, nel
senso che tutti i soci hanno pari diritti ed obblighi.
I soci hanno il diritto:
- a partecipare alle assemblee ed esprimere direttamente il proprio voto;
- all’elettorato attivo e passivo negli organismi direttivi dell’Istituto;
- all’informazione e al controllo sulla vita e l’attività dell’Associazione, in conformità a quanto previsto dalle leggi e dal presente statuto;
- a partecipare alle attività ed alle manifestazioni dell’Istituto;
- a fruire delle strutture bibliotecarie e archivistiche dell’Istituto e del sostegno di esso nella propria attività scientifica, didattica e culturale;
- ad acquisire, a condizioni di favore, le pubblicazioni dell’Istituto.
I soci hanno il dovere di:
- osservare il presente Statuto e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- perseguire le finalità dell’Istituto nei modi stabiliti dall’assemblea e dal Consiglio Direttivo,
portando il proprio libero contributo di idee e di attività; - tenere verso gli altri associati ed all’esterno dell’Associazione un comportamento animato da spirito di solidarietà, correttezza e rigore morale;
- versare entro la data del 15 marzo la quota associativa annuale.
6. L’ammontare delle quote associative è deliberato annualmente dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. È differenziato per gli Enti, le Associazioni, le persone fisiche e, per queste ultime, tra chi percepisce o meno un reddito fisso.
7. La qualità di socio non è trasmissibile. Si perde per morte, scioglimento dell’associazione o liquidazione dell’Ente associato, dimissioni, radiazione.
Il socio può liberamente rassegnare le proprie dimissioni, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, che delibera a maggioranza di due terzi sull’accettazione. Gli effetti hanno
decorrenza dalla data di comunicazione. A norma dell’art. 24 comma 4 del Codice Civile, il socio non ha diritto al rimborso delle quote versante.
La radiazione può avvenire in seguito a gravi violazioni del presente Statuto o per comportamenti in palese contrasto con i valori di cui all’art. 2. Viene proposta con effetto sospensivo immediato dal Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Garanti, e deliberata dall’Assemblea a maggioranza di due terzi. La delibera deve essere puntualmente motivata con riferimento a fatti e circostanze; non può essere assunta senza la preventiva contestazione dell’inadempienza e la concessione di un termine per presentare eventuali difese in merito. Il socio ha diritto a ricorrere all’autorità giudiziaria, nei termini previsti dall’art. 24 comma 3 del Codice Civile.
Art. 8 – Patrimonio e fonti di finanziamento
1. Il patrimonio dell’Istituto è costituito da:
- beni posseduti ed inventariabili, mobili ed immobili, di cui verrà redatto un elenco aggiornato, ed in particolare:
- il patrimonio librario e documentario su qualsiasi supporto;
- le attrezzature e gli arredi di proprietà dell’Istituto;
- eventuali diritti immateriali su opere di ingegno;
- quote di iscrizione;
- eventuali trasferimenti di fondi da parte dell’ISSRA e dell’INSMLI;
- altri finanziamenti assegnati con leggi regionali appositamente emanate a favore degli Istituti Storici della Resistenza;
- finanziamenti da Enti, associazioni ed istituzioni culturali convenzionati;
- sovvenzioni ricevute da Enti locali;
- sovvenzioni e atti di liberalità – inclusi donazioni, eredità, legati – ricevuti ed accettati da enti pubblici o da associazioni private, o da persone fisiche;
- rendite ed interessi di depositi bancari e titoli di credito;
- attività e progetti di autofinanziamento;
- vendita di pubblicazioni;
- proventi di iniziative, attività svolte e servizi prestati.
2. Dei beni inventariabili, compreso il materiale bibliografico, archivistico e documentario, verrà tenuto un elenco descrittivo-quantitativo aggiornato.
I fondi sono depositati presso l’istituto di credito indicato dal Consiglio Direttivo. Ad eccezione delle somme tenute in cassa perché usualmente necessarie per il funzionamento quotidiano, devono essere impiegati in modo redditizio tramite investimenti privi di rischio.
Le entrate e le spese sono disposte con reversali e mandati a firma del Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questo, del vicepresidente o dei legali rappresentanti a ciò espressamente delegati.
Art. 9 – Organi dell’Istituto
1. Sono organi dell’Istituto:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei conti.
Sono inoltre organismi consultivi:
- il Comitato scientifico;
- la Commissione per la Didattica e la Ricerca e per la Formazione;
- il Comitato dei Garanti.
2. Tutti gli incarichi dell’Istituto sono svolti a titolo gratuito, salva l’eccezione prevista per il Collegio dei Revisori dei conti di cui all’art. 14, e ferma restando la possibilità per il Consiglio Direttivo di prevedere il rimborso di spese preventivamente autorizzate e sostenute nell’interesse dell’Istituto per lo svolgimento di attività istituzionali.
L’elezione degli organi non può in nessun caso essere oggetto di costrizioni o limiti; risponde ai criteri della più ampia partecipazione dell’elettorato attivo e passivo e della sovranità
dell’Assemblea dei soci. A parità di voti, prevale il criterio dell’anzianità.
Art. 10 – Assemblea dei soci
1. L’Assemblea dei soci rappresenta l’organo sovrano e la sede del confronto necessario ad una corretta gestione dell’Istituto. È costituita dai soci in regola con le quote sociali.
È ammesso il diritto di delega, conferita per iscritto ad altro socio. Ad ogni socio non potrà essere conferita più di una delega. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
2. L’assemblea ordinaria si riunisce annualmente entro il 31 marzo per l’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo; è convocata dal Presidente con lettera o e-mail nella quale è riportato l’ordine del giorno, inviate a ciascun associato almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione per posta elettronica.
L’assemblea straordinaria è convocata dal Presidente su indicazione del Consiglio Direttivo o dietro richiesta, motivata e scritta, da parte di almeno un quinto dei soci. In quest’ultimo caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro i 30 giorni successivi.
3. L’assemblea è legalmente costituita:
- in prima convocazione, ove sia presente la metà più uno dei soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti;
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente o dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Delle
sedute dell’Assemblea dei soci è steso apposito verbale, conservato fra gli atti dell’Istituto.
4. L’Assemblea:
- è organo supremo di discussione e delibera relativamente ad ogni altro argomento inerente la vita e l’attività dell’Istituto
- determina l’indirizzo culturale generale dell’Istituto;
- approva i programmi annuali e pluriennali di attività; delibera sulla realizzazione di essi;
- approva le richieste di iscrizione da parte di persone ed enti;
- ratifica la nomina del Direttore, dei corrispondenti e dei delegati locali;
- delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, circa il conferimento della qualità di socioonorario;
- ratifica le proposte del Consiglio Direttivo sulla radiazione dei soci, secondo le modalità previste dall’art. 7;
- delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, l’ammontare delle quote associative;
- approva i bilanci preventivo e consuntivo, delibera sulla relazione morale;
- delibera sugli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione;
- elegge con votazioni a scrutinio segreto i membri del Consiglio Direttivo, secondo le modalità previste all’art.11, e del Collegio dei Revisori dei Conti;<(li>
- ratifica la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, del Comitato Scientifico e della Commissione Didattica;
- nomina all’unanimità il Collegio dei Garanti.
Art. 11 – Consiglio direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a 7, eletti per una durata di tre anni. La carica è rinnovabile per non più di tre mandati di seguito. Preliminarmente all’elezione, l’Assemblea dei soci delibera il numero dei membri.
2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente o dal membro più anziano fra i presenti.
Le riunioni sono valide in presenza della metà dei membri più uno; le delibere sono assunte a maggioranza semplice. Delle riunioni è redatto un verbale a cura di un segretario verbalizzante nominato in apertura di seduta.
Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria due volte all’anno, entro il 31 gennaio e il 31 luglio; in seduta straordinaria ogni qual volta il presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda con domanda scritta almeno un terzo dei membri.
3. Il Consiglio Direttivo:
- elegge al proprio interno il Presidente e il Vice presidente;
- cura l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e la realizzazione di tutti gli atti necessari all’attività dell’Istituto;
- nomina il Direttore; i membri del Comitato Scientifico; i membri e il coordinatore dellaCommissione Didattica ed eventualmente amministra le risorse finanziarie nominando, se necessario, un responsabile amministrativo anche non socio;
- predispone il bilancio preventivo e consuntivo e la relazione morale;
- indica l’istituto di credito presso cui sono depositati i fondi;
- accetta atti di liberalità, donazioni, eredità, legati;
- elabora i programmi annuali e pluriennali di attività, che sottopone alla ratifica dell’Assemblea;
- coadiuva il Presidente nel mantenere le relazioni con l’Insmli, le Amministrazioni locali, gli Atenei e gli altri enti e associazioni con cui l’Istituto collabora;
- formula le richieste relative all’assegnazione del personale comandato;
- propone all’Assemblea l’ammontare delle quote associative;
- delibera sull’ammissione di nuovi soci; propone all’Assemblea la radiazione dei soci e il conferimento del titolo di presidente onorario, indicato tra personalità di assoluta autorevolezza e comprovato rigore morale, o della qualità di socio onorario.
4. I membri del Comitato direttivo espressi dalle medesime istanze territoriali, di cui all’art. 1, possono riunirsi, anche su istanza del Direttore, per la programmazione e la realizzazione dell’attività su scala locale. Di tali riunioni si redige verbale.
Art. 13 – Direttore
1. Il Direttore:
- è nominato dal Consiglio Direttivo; la nomina è sottoposta a ratifica da parte dell’Assemblea;
- coordina le diverse branche di attività dell’Istituto, in attuazione degli indirizzi deliberati dall’Assemblea;
- predispone i programmi scientifici, le relazioni, la progettazione organizzativa, i regolamenti della biblioteca e dell’archivio, sulla base delle indicazioni espresse dal Comitato Scientifico;
- è responsabile dell’organizzazione funzionale interna, dell’attività svolta dal personale e dai collaboratori interni ed esterni;
- cura la conservazione del patrimonio bibliotecario, documentario, archivistico;
- firma normalmente la corrispondenza;
- ha facoltà di spesa, nei limiti delle disponibilità finanziarie attribuitegli dall’Assemblea;
- partecipa di diritto ai lavori del Consiglio Direttivo, con voto consultivo;
- fa parte di diritto dell’Ufficio di Presidenza, ai sensi dell’art. 12;
- prende parte alle riunioni organizzate dall’INSMLI al livello di sua competenza.
Art. 14 – Collegio dei revisori dei conti
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, uno dei quali esterno
all’Istituto, e due supplenti, eletti dall’Assemblea dei soci a scrutinio segreto per una durata di tre
anni. I membri devono essere scelti tra professionisti idonei, in ragione dell’attività svolta, a
ricoprire tale funzione, possibilmente tra gli iscritti all’Albo nazionale dei Revisori contabili, o
comunque tra persone di acclarate competenze. Per il membro esterno all’Istituto, il Consiglio
Direttivo ha facoltà di stabilire un gettone di presenza.
Il Collegio dei Revisori dei Conti:
- nomina al proprio interno un Presidente;
- controlla ed attesta la regolarità formale e sostanziale della gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale;
- accerta la regolarità delle scritture e delle operazioni contabili;
- effettua le verifiche di cassa;
- controlla i bilanci preventivo e consuntivo;
- redige una relazione che viene presentata al Consiglio Direttivo e all’Assemblea convocati per la discussione del bilancio consuntivo.
2. Gli atti del Collegio sono validi ove sottoscritti da almeno due componenti, tra i quali il Presidente. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti hanno facoltà di procedere anche individualmente ed in ogni momento ad ispezioni e controlli; prendono parte senza facoltà di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo per i punti all’ordine del giorno concernenti le loro attribuzioni.
Art. 15 – Comitato scientifico
1. Il Comitato Scientifico è composto da studiosi di chiara fama e cultori di storia che rappresentino, per le loro competenze, una risorsa importante ai fini dell’attività di ricerca. È nominato dal Consiglio Direttivo, che ne fissa il numero dei componenti (comunque non superiore a dieci) in ragione delle particolari esigenze dei programmi di ricerca e di attività culturale dell’Istituto. I membri possono non essere soci; la composizione viene sottoposta alla ratifica dell’Assemblea.
Il Comitato Scientifico rimane in carica per tre anni ed elegge al proprio interno un coordinatore, che ne presiede le riunioni e lo convoca di propria iniziativa, o quando ne venga richiesto dal Consiglio Direttivo, o quando ne faccia richiesta scritta 1/3 dei membri.
2. Il Comitato Scientifico:
- esercita funzioni di supervisione e garanzia scientifica dell’attività culturale, editoriale, progettuale, di ricerca promossa dall’Istituto, in ordine alla quale presenta all’Assemblea una relazione annuale;
- fornisce il proprio parere sulla conduzione scientifica dell’Istituto o su singoli aspetti di essa ogniqualvolta ne venga richiesto dal Consiglio Direttivo;
- collabora con la Commissione Didattica;
- ha facoltà di proporre:
- tematiche di ricerca e intervento culturale, seguendone la realizzazione;
- pubblicazioni di carattere storico, divulgativo e scientifico;
- manifestazioni, esposizioni, convegni ed ogni altra attività utile al raggiungimento degli scopi statutari;
- indirizzi di sviluppo del patrimonio archivistico, biblioteconomico, documentario e indicazioni per l’incremento, la conservazione e la fruizione.
Art. 16 – Commissione per la didattica e la ricerca
1. La Commissione per la didattica e la ricerca è organo consultivo dell’Istituto per ogni aspetto concernente la didattica della Storia; è composta da docenti delle scuole di ogni ordine e grado e da esperti della formazione; la nomina viene effettuata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea dei Soci.
Il Consiglio Direttivo nomina un Coordinatore che presenta una relazione annuale sull’attività.
2 La Commissione per la didattica e per la formazione:
- elabora le linee strategiche dell’intervento culturale e didattico dell’Istituto nel mondo della scuola, della formazione e della ricerca;
- organizza l’attività di formazione e aggiornamento;
- cura la ricerca, le pubblicazioni, la produzione e la diffusione di materiale di carattere didattico;
- mantiene rapporti di collaborazione con le analoghe strutture della rete INSMLI.
Art. 17 – Collegio dei garanti
1. Il Collegio dei Garanti è formato da tre membri, nominati ogni tre anni dall’Assemblea dei Soci con voto unanime, scelti fra persone interne od esterne all’Istituto dall’indiscusso profilo morale e di fidata adesione ai fondamenti ideali di cui all’art. 2.
2. Elegge al proprio interno un Presidente, che lo convoca autonomamente allo scopo di dirimere qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente Statuto tra gli organi, tra gli organi ed i soci ovvero tra soci. Il Collegio dei Garanti è tenuto ad esprimere un giudizio senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni. Esercita inoltre funzioni di alta sorveglianza e garanzia che l’Istituto tuteli il patrimonio storico, morale e
civile legato ai valori della Resistenza.
Art. 18 – Esercizio finanziario
1. L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.
2. Il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo – quest’ultimo redatto con le forme e nel rispetto dei principi dettati in materia dal Decreto Legislativo n460/1997 – sono sottoposti all’approvazione dell’assemblea ordinaria, nei termini previsti dall’art. 10. Nella medesima riunione sono presentate le relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori dei conti.
I bilanci preventivo e consuntivo devono essere depositati presso la sede dell’Associazione 10 giorni prima della convocazione dell’assemblea e possono essere consultati da ogni associato.
Art. 19 – Trasparenza
1. L’Istituto informa la propria attività al principio della trasparenza. Gli iscritti ed i cittadini portatori di interessi diffusi possono accedere alle informazioni ed ai dati in possesso dell’Istituto, secondo quanto disposto dalla Legge 7.8.1990, n. 241.
2. Gli atti di convocazione e le delibere degli organi dell’Istituto sono resi noti mediante affissione in apposito spazio nella sede, destinato ad “Albo delle pubblicazioni”. I libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli aderenti all’Istituto, sono visibili da chiunque ne faccia richiesta, nel rispetto del diritto alla tutela dei dati personali e della riservatezza prevista dalla legge.
Per realizzare la più ampia diffusione delle notizie sulla propria attività, l’Istituto utilizza inoltre i mezzi ritenuti più idonei fra quelli messi a disposizione dalle tecnologie di comunicazione.
3. Con apposito regolamento l’Istituto disciplina l’accesso ai fondi archivistici in suo possesso.
Art. 20 – Personale
1. Per il proprio funzionamento, l’Istituto può valersi di personale dipendente, di consulenti, di collaboratori, di giovani in Servizio Civile Volontario, di borsisti, di stagisti, di tirocinanti.
L’Istituto può pertanto attivare rapporti con studiosi e operatori, e quindi stipulare contratti di lavoro autonomo ovvero subordinato. Può altresì valersi di personale comandato, ovvero distaccato da Enti pubblici e privati per impiegarlo in attività inerenti i loro profili professionali. Il personale dipendente dal MIUR, comandato presso l’INSMLI e assegnato all’Istituto, è tenuto al rispetto del
Regolamento dei comandati.
Il personale risponde del proprio lavoro al Direttore dell’Istituto.
Art. 21 – modifiche statutarie
1. Secondo quanto disposto dall’art. 10, le modifiche dello Statuto devono essere approvate dall’Assemblea, con la presenza di almeno tre quarti dei soci effettivi ed il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti. È ammessa la delega nei termini previsti dall’art. 10.
Le proposte di modifica devono essere portate a conoscenza dei soci almeno tre mesi prima della loro iscrizione all’ordine del giorno dell’assemblea.
Art. 22 – Scioglimento
1. L’Istituto ha durata perpetua. L’eventuale scioglimento deve essere deliberato, secondo i termini previsti dall’art. 10, dall’Assemblea con la presenza di almeno tre quarti dei soci effettivi ed il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti. È ammessa la delega nei termini previsti dall’art. 10.
2. L’Assemblea deciderà a maggioranza semplice la destinazione degli eventuali avanzi d’amministrazione e del patrimonio bibliotecario ed archivistico. Salvi i diritti dell’Archivio di Stato ai sensi di legge, detto patrimonio, dovrà comunque essere devoluto ad Enti pubblici e privati o ad associazioni culturali operanti sul territorio che abbiano oggetto analogo a quello dell’Istituto.
Art. 23 – Norme transitorie
1. Per quanto non previsto dal presente statuto e dai regolamenti emanati dagli organi dell’Istituto, si fa riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile, ed inoltre alle vigenti disposizioni legislative in materia.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti, di cui all’art. 17, verrà nominato nel momento in cui la dimensione o l’origine dei finanziamenti lo renderanno necessario.
3. Gli organi provvisori in carica al momento dell’approvazione del presente Statuto, rimangono fino alla scadenza naturale o ad eventuali dimissioni.